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sabato 1 dicembre 2012

MINORI STRANIERI SENTENZA DEL TAR LIGURIA

Il  TAR Liguria con sentenza n. 1441 del 15.11.2012 ha stabilito che è illegittimo il diniego del permesso di soggiorno solo perchè sia mancante il parere del  Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro. In particolare il caso riguarda un minore del Bangladesh arrivato a Roma e poi trasferitosi in Liguria.
Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”.
In buona sostanza, l'interessato non può essere danneggiato dal fatto che vi sia stato un ritardo dell'attivazione del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione competente (in questo caso, il MINISTERO DEL LAVORO).

P.S.:
si rammenta che l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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